Onorevoli Colleghi! - La dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» per la zona interessata alle emissioni del polo industriale di Portovesme effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, non lascia dubbio alcuno sulla gravità della situazione determinatasi dopo tre decenni di attività della massiccia presenza industriale di base.
      Dall'analisi che accompagna la citata dichiarazione si rileva che il carico inquinante, generato dagli insediamenti produttivi, ha inciso pesantemente sulle componenti ambientali ed ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole, zootecniche e sulla salute pubblica.
      Numerose sono le iniziative ipotizzate e messe in cantiere dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla regione; tuttavia, ancora oggi, permane la necessità di intervenire con misure per il disinquinamento ed il riequilibrio ambientali.
      Partendo da tale considerazione, sembra urgente provvedere all'adozione di uno strumento legislativo che, in certa misura, riconosca il danno subìto dai lavoratori che hanno operato o operano in ambienti nocivi per la salute. Oggi le indagini epidemiologiche

 

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effettuate nell'ambito dell'area a rischio confermano che «il rischio cancerogeno è potenzialmente presente in tutti gli impianti di Portovesme, come la presenza di IPA e metalli pesanti per i quali è riconosciuta una sicura azione cancerogena sull'uomo».
      Si evidenzia poi che dati non certo rassicuranti sono emersi dalla relazione dell'Istituto superiore di sanità del 15 maggio 2001 indirizzata al comune di Portoscuso (Cagliari), relativa all'indagine epidemiologica e al monitoraggio sanitario del Sulcis-Iglesiente.
      La presente proposta di legge prevede quindi benefìci a tutela dei lavoratori che hanno lavorato e lavorano in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi.
      L'articolo 1 determina le finalità e l'ambito di applicazione della legge. Essa interessa i lavoratori che hanno lavorato per più di quindici anni nelle aree che sono state dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.
      L'articolo 2 specifica che i benefìci consistono nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività e sono accessibili su domanda dell'interessato.
      L'articolo 3 tiene conto delle modifiche intervenute con la devoluzione di competenze alle regioni avviata con le «leggi Bassanini». In particolare in considerazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed ha attribuito alle regioni le competenze in materia di disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale si è demandato alla regione il compito di individuare le industrie e gli impianti interessati dal provvedimento.
      Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la copertura finanziaria e la data di entrata in vigore della legge.
 

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